Nuove norme di sicurezza antincendio dei condomini

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019, riguardante le nuove norme antincendio per i condomini.

Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 Maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Dal 6 maggio 2019 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di sicurezza antincendio per i condomini. Le norme sono valide da subito per gli edifici di nuova costruzione, mentre entro due anni dovranno adeguarsi gli edifici esistenti, in particolare:

  • entro il 6 maggio 2021 per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
  • entro il 6 maggio 2020 per le restanti disposizioni.

La novità principale riguarda l’inserimento di prescrizioni volte ad ostacolare il propagarsi degli incendi attraverso le facciate. Esse dovranno essere realizzate in maniera tale da limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno o all’esterno dell’edificio, e in modo da evitare o limitare la caduta di parti di facciata che possano ostacolare l’uscita in sicurezza degli occupanti dell’edificio.

Dovranno essere adeguate al decreto le facciate degli edifici

  • di nuova costruzione
  • edifici esistenti, per i quali si prevedano interventi di realizzazione o rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.

Sono state inserite anche nuove misure di prevenzione e sicurezza, classificate in base all’altezza antincendio dell’edificio, ossia l’altezza massima fra il livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e il livello del piano esterno più basso.

  • livello di prestazione 0, per gli edifici con altezza antincendi: 12 m ≤ h < 24 m
  • livello di prestazione 1, per gli edifici con altezza antincendi: 24 m < h ≤ 54 m
  • livello di prestazione 2, per gli edifici con altezza antincendi: 54 m < h ≤ 80 m
  • livello di prestazione 3, per gli edifici con altezza antincendi: h > 80 m

Livello di prestazione 0, 12 m ≤ h < 24 m

Il Responsabile dell’attività:

  • identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio
  • fornisce informazione agli occupanti sulle misure individuate
  • espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, e le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio
  • mantiene in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione

L’occupante invece:

  • osserva le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo
  • non altera la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva

Livello di prestazione 1, 24 m ≤ h < 54 m

Il Responsabile dell’attività si occupa di:

  • predisposizione e verifica periodica della pianificazione d’emergenza;
  • informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d’incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare;
  • mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;
  • esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio;
  • verifica, per le aree comuni, dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
  • adozione delle misure antincendio preventive.

Va inoltre effettuata la Pianificazione dell’emergenza, da esporre tramite avviso in bacheca, la quale deve contenere:

  • istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
  • informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto
  • azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
  • istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
  • divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005.

Livello di prestazione 2, 54 m ≤ h < 80 m

Rispetto al Livello 1 bisogna inoltre prevedere l’installazione di un impianto si segnalazione manuale di allarme incendio, con indicatori ottici e acustici. Bisogna tenere conto di questo impianto nella Pianificazione d’emergenza, la quale deve contenere informazioni per l’attivazione e la diffusione dell’allarme.

Livello di prestazione 3,  h > 80 m

In aggiunta al livello 2 bisogna designare il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio e il Coordinatore dell’emergenza. Queste figure si occupano di predisporre tutte le procedure di sicurezza, e della Pianificazione dell’emergenza.

Per maggiori informazioni, contattaci:

info@studioatia.it
06/ 456 661 31
+39 329/ 096 2633

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